A tutti i cittadini (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che hanno interesse ad accedere ai documenti prodotti dal Comune.
La legittimazione attiva si diversifica, peraltro, in base al tipo di accesso richiesto (cfr. infra).
Descrizione
È possibile richiedere l’accesso a:
documenti che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto rendere pubblici per legge, ma che non sono stati pubblicati oppure a documenti che l’amministrazione comunale non ha l’obbligo di pubblicare, ma che possono essere utili per il controllo delle funzioni istituzionali e dell’utilizzo di risorse pubbliche (accesso civico). Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte dell'amministrazione.;
documenti utili per tutelare la posizione giuridica del beneficiario (accesso documentale). In caso di presenza di soggetti controinteressati, l’Amministrazione è tenuta a dar loro comunicazione dell’istanza di accesso; tali soggetti possono quindi opporsi all’accesso ai documenti. L'accesso documentale può essere richiesto esclusivamente dal titolare di una posizione soggettiva qualificata, ovvero dal soggetto che ha un interesse ad accedere a quel tipo di documenti.
dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013 (c.d. FOIA, o accesso civico generalizzato). La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione. La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).
Come fare
La richiesta può essere effettuata dall'interessato o da un altro soggetto, purché in possesso di delega del beneficiario.
È necessario indicare i documenti per cui si richiede visione o copia e, in caso di accesso documentale, la motivazione della richiesta.
Cosa serve
Per accedere al modulo online è necessario avere un autenticazione SPID.
Cosa si ottiene
Il diritto di prendere visione del documento recandosi in Comune o di riceverne una copia.
L'ottenimento della copia o la presa visione del documento possono essere impediti da soggetti controinteressati.
Tempi e scadenze
30 giorni massimi di attesa dalla data di richiesta.
Costi
Gratuito
Accedi al servizio
Accedi al servizio direttamente online tramite identità digitale.
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